FARE RICORSO IN CASSAZIONE NO HAY MáS DE UN MISTERIO

fare ricorso in cassazione No hay más de un misterio

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È fondamentale considerare, ai fini della redazione del ricorso per Cassazione, impar solo le norme codicistiche, ma anche il protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense stipulato a Roma il 17 dicembre 2015, che indica specificamente alcune fondamentali regole per redigere il ricorso [3].

Quel che in questa sede di legittimità rileva è che: le sentenze di merito fanno esplicito riferimento agli atti e documenti sequestrati in casa del M.

Non sono ammesse repliche. La Corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza fuera de che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima.

Al fine di mitigare tale rigore, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale impar si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l’impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata [5].

Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte ma, salve le imitazioni stabilite dalla legge, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata.

Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte.. disporre con ordinanza impar impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

l’illustrazione sommaria dei fatti di causa, fermo restando che gli stessi saranno posti alla saco della decisione della Corte di Cassazione così come risultanti dalla sentenza impugnata;

La Corte di Cassazione decide normalmente a Sezione semplice (con un collegio giudicante composto da 5 votanti). in this page alcune materie, la legge dispone che la decisione sia adottata a sezioni Unite (con un Collegio giudicante più ampio, in quanto composto da 9 membri

Tra Appello e Cassazione intercorre un termine più lungo nel caso di mancata notifica della sentenza di una parte all’altra; tale termine è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ossia da quando i weblink giudici trasmettono la sentenza alla cancelleria della Corte d’Appello che poi la trasmetterà alle parti in causa.

La reglamento codicistica chiede che nel ricorso per cassazione siano esposti sommariamente i fatti della causa [12].

Con il ricorso per Cassazione non può essere contestata la ricostruzione dei fatti posta alla base della decisione. La sentenza può essere contestata solo per specifici motivi giuridici (che vedremo a breve) che la Corte di Cassazione esamina al fine di verificare la corretta interpretazione ed applicazione delle norme di diritto al caso concreto da parte del giudice (sindacato di legittimità).

Per contestare i motivi posti alla saco del ricorso, le altre parti possono presentare un controricorso. Ciò accade, ad fare ricorso in cassazione esempio, se la sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione aveva deciso la questione in maniera favorevole ad un’altra parte del giudizio.

se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale: in questo caso la Corte ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669 c.p.p.;

, per mancata emissione della ordinanza da parte della Corte d'Appello, mancata assunzione di prova decisiva e per assenza, carenza e mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione in appello del mezzo istruttorio ex art. 606 c.p.p.

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